I. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti condizioni generali (“CGV”) disciplinano qualsiasi vendita e fornitura di apparecchiature, nonché l’esecuzione di servizi da parte di Floox Chargers, S.L. (“Floox” o il “Fornitore”). Qualsiasi modifica o deroga alle stesse dovrà essere concordata Per Iscritto e sarà considerata condizione particolare.
II. DEFINIZIONI
2.1 Nelle presenti CGV, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:
- “Prodotto“: qualsiasi apparecchiatura, dispositivo e/o accessorio da fornire da parte di Floox in virtù del Contratto o dell’Ordine, compresi il software e la relativa documentazione;
- “Cliente”: indica l’azienda, il privato o l’ente che acquista i Prodotti e/o i servizi di Floox, tramite un Contratto o un Ordine.
- “Contratto“: l’accordo Per Iscritto tra il Cliente e Floox relativo alla fornitura del Prodotto e/o alla prestazione di servizi, compresi tutti gli allegati e le modifiche e integrazioni concordate Per Iscritto a tali documenti. Il contratto stabilisce un arco temporale, con data di inizio e di fine, entro il quale il Cliente si impegna a emettere ordini per una determinata quantità di prodotti o servizi.
- “Ordine”: l’accordo Per Iscritto tra il Cliente e Floox relativo alla fornitura del Prodotto e/o alla prestazione di servizi, compresi tutti gli allegati e le modifiche e integrazioni concordate Per Iscritto a tali documenti. Il Cliente richiede una determinata quantità di prodotti o servizi per date determinate e per un importo concordato. L’ordine può fare riferimento a un’offerta ufficiale emessa da Floox, valida nei tempi e nei modi.
- “FAT”: Factory Acceptance Test (collaudo di accettazione in fabbrica), indica l’insieme delle prove eseguite per verificare e documentare che il processo di produzione e il Prodotto finito siano stati realizzati e ottenuti secondo gli standard di qualità stabiliti da Floox.
- “SAT”: Site Acceptance Test (collaudo di accettazione in sito), indica l’insieme delle prove eseguite durante la messa in servizio del Prodotto, una volta installato nel sito definitivo in cui opererà.
- “Colpa grave”: l’omissione deliberata o imprudente della diligenza richiesta dalle circostanze per evitare conseguenze gravi per l’altra parte;
- “Per Iscritto“: comunicazione mediante documento firmato da entrambe le parti tramite lettera, email, fax o qualsiasi altro mezzo da esse concordato;
- “Prezzo del Contratto o dell’Ordine“: il prezzo concordato, che sarà un prezzo fisso oppure, qualora le parti abbiano espressamente concordato una clausola di revisione del prezzo, il prezzo revisionato. I prezzi indicati nel Contratto o nell’Ordine si intendono netti, esclusi imposte, diritti o tasse, che verranno aggiunti successivamente.
III. INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SUL PRODOTTO
3.1 Tutte le informazioni e i dati contenuti nella documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi, indipendentemente dalla loro forma, saranno vincolanti solo nella misura in cui siano espressamente richiamati Per Iscritto nel Contratto o nell’Ordine.
3.2 Il Fornitore fornirà gratuitamente, al più tardi alla data di consegna, le informazioni e i disegni necessari affinché il Cliente possa installare, mettere in servizio, utilizzare e manutenere correttamente il Prodotto. Tali informazioni e disegni saranno forniti in una copia stampata e in formato elettronico. Il Fornitore non sarà tenuto a fornire disegni di fabbricazione del Prodotto né dei pezzi di ricambio.
IV. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
4.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Prodotto (compreso qualsiasi software incorporato e qualsiasi informazione tecnica relativa al Prodotto) spettano al Fornitore o, se del caso, a un terzo che abbia autorizzato il Fornitore a concedere in sublicenza tali diritti. Fatte salve le limitazioni eventualmente concordate tra il terzo e il Fornitore, il Cliente acquisirà un diritto non esclusivo, perpetuo e trasferibile di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale, limitatamente a quanto richiesto dall’oggetto del Contratto. Tale concessione non comporterà in alcun caso il trasferimento della proprietà al Cliente; Floox manterrà la proprietà esclusiva di tali diritti. Il Fornitore non sarà tenuto a fornire al Cliente il codice sorgente né gli aggiornamenti di alcun software incorporato. La presente clausola si applica anche quando il Prodotto e/o il software siano stati sviluppati specificamente per il Cliente, salvo diverso accordo Per Iscritto.
V. PROTEZIONE DEI DATI
5.1 Le parti si impegnano a rispettare rigorosamente quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e dalla legislazione spagnola applicabile, come la Ley Orgánica 3/2018 del 5 dicembre sulla protezione dei dati personali.
VI. RISERVATEZZA
6.1 Le informazioni tecniche, commerciali e finanziarie, nonché qualsiasi informazione dichiarata riservata o che, per sua natura, debba considerarsi tale, comunicata Per Iscritto o verbalmente da una parte all’altra, saranno trattate in modo riservato.
6.2 Le Informazioni Riservate non potranno essere utilizzate, senza il consenso Per Iscritto della parte divulgante, per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite. Inoltre, senza il consenso Per Iscritto della parte divulgante, tali informazioni non potranno essere trasmesse, comunicate o divulgate a terzi, salvo a dipendenti, appaltatori o agenti che necessitino di conoscerle ai fini del contratto e purché siano soggetti a obblighi di riservatezza equivalenti.
6.3 Alla cessazione del relativo Contratto o su richiesta scritta della parte divulgante, a seconda di quale evento si verifichi per primo, la parte ricevente restituirà o distruggerà, a scelta della parte divulgante, tutte le informazioni riservate di quest’ultima.
6.4 Le parti convengono che le informazioni riservate saranno mantenute strettamente riservate per tutta la durata del contratto o dell’ordine e continueranno a esserlo anche dopo la scadenza o la risoluzione dello stesso, finché tali informazioni manterranno il loro carattere riservato.
VII. COLLAUDI DI ACCETTAZIONE
7.1 Se il Contratto o l’Ordine non specifica i requisiti tecnici, i FAT saranno eseguiti secondo la prassi generale presso la sede di Floox e i laboratori a ciò abilitati. Il Cliente potrà chiedere di assistere ai FAT nel luogo, nelle date e negli orari concordati tra le parti.
7.2 Floox fornirà i FAT su richiesta espressa e Per Iscritto del Cliente.
7.3 Se i FAT dimostrano che il Prodotto non è conforme al Contratto o all’Ordine, Floox dovrà porre rimedio senza indugio a qualsiasi carenza per garantire la conformità del Prodotto. Saranno quindi eseguite nuove prove su richiesta del Cliente, salvo che la carenza sia irrilevante.
7.4 Floox sosterrà tutti i costi dei FAT eseguiti nel luogo di produzione. Tuttavia, il Cliente sosterrà tutte le spese di viaggio e soggiorno dei propri rappresentanti in relazione a tali prove.
VIII. CONSEGNA. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8.1 Qualsiasi termine commerciale concordato sarà interpretato in conformità agli INCOTERMS®. In assenza di uno specifico termine commerciale concordato, la consegna sarà Ex Works – EXW presso il magazzino di Floox.
8.2 Il Cliente ha il diritto di annullare ordini e/o contratti non consegnati senza alcuna penale durante le prime due settimane successive alla conferma dell’Ordine e/o del Contratto. Tuttavia, in caso di annullamento nelle quattro settimane successive, il Cliente dovrà pagare il 40% del valore dell’ordine e/o del contratto. Floox non accetterà alcun annullamento dell’Ordine e/o del Contratto trascorse sei settimane dalla conferma.
IX. TERMINE DI CONSEGNA. RITARDO
9.1 Se le parti, anziché indicare la data di consegna, hanno indicato un termine entro il quale la consegna deve avvenire, tale termine decorrerà dalla stipula del Contratto o dell’Ordine e dall’adempimento di tutte le condizioni preliminari concordate a carico del Cliente, quali formalità ufficiali, pagamenti dovuti alla stipula del Contratto o dell’Ordine e garanzie.
9.2 Se il Fornitore prevede di non poter consegnare il Prodotto nel momento concordato, dovrà comunicarlo immediatamente al Cliente Per Iscritto, indicandone il motivo e, se possibile, il momento in cui si prevede la consegna.
9.3 Se il ritardo nella consegna è dovuto a una delle circostanze di cui alla Clausola 16.1, a un atto o un’omissione del Cliente, compresa la sospensione ai sensi delle Clausole 11.3 e 17.1, o a qualsiasi altra circostanza imputabile al Cliente, il Fornitore avrà diritto a prorogare il termine di consegna, senza alcuna penale, per il periodo necessario tenuto conto di tutte le circostanze del caso. Tale disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la causa del ritardo si verifichi prima o dopo il termine di consegna concordato.
9.4 Il Cliente avrà diritto a un indennizzo per ritardata consegna solo se i termini di tale indennizzo sono stati definiti e accettati da entrambe le parti Per Iscritto nel Contratto o nell’Ordine e il ritardo è dovuto a cause imputabili al Fornitore. L’indennizzo sarà pagabile su richiesta Per Iscritto del Cliente, ma non prima che la consegna sia stata completata o che il Contratto o l’Ordine sia stato risolto ai sensi della Clausola 9.5.
9.5 Se il Fornitore non effettua la consegna entro 120 giorni dalla data di consegna confermata, e ciò non è dovuto a circostanze imputabili al Cliente, il Cliente potrà, mediante comunicazione Per Iscritto al Fornitore, risolvere il Contratto o l’Ordine relativamente alla parte del Prodotto che, a causa della mancata consegna, non può essere utilizzata secondo quanto previsto dalle parti.
9.6 L’indennizzo ai sensi della Clausola 9.4 e la risoluzione del Contratto o dell’Ordine con indennizzo limitato ai sensi della Clausola 9.5 costituiranno gli unici rimedi a disposizione del Cliente in caso di ritardo del Fornitore. Sono escluse tutte le altre pretese nei confronti del Fornitore basate su tale ritardo, salvo il caso di Colpa Grave del Fornitore.
9.7 Se il Cliente prevede di non poter accettare la consegna del Prodotto nel momento previsto, dovrà comunicarlo immediatamente al Fornitore Per Iscritto, indicandone il motivo e, se possibile, il momento in cui potrà accettarla.
9.8 Se il Cliente non accetta la consegna nel momento previsto per una ragione non imputabile al Fornitore, dovrà pagare la parte del Prezzo del Contratto esigibile in quel momento, come se la consegna fosse avvenuta. Il Fornitore provvederà all’immagazzinamento del Prodotto per conto e a rischio del Cliente. Inoltre, su richiesta del Cliente, il Fornitore assicurerà il Prodotto a spese del Cliente.
9.9 Salvo che la mancata accettazione della consegna da parte del Cliente sia dovuta a una delle circostanze di cui alla Clausola 16.1, il Fornitore potrà, mediante comunicazione Per Iscritto, chiedere al Cliente di accettare la consegna entro 60 giorni di calendario. Se, per una ragione non imputabile al Fornitore e non derivante da alcuna delle circostanze di cui alla Clausola 16.1, il Cliente non accetta la consegna entro tale termine, il Fornitore potrà, mediante comunicazione Per Iscritto, risolvere il Contratto o l’Ordine in tutto o in parte. In tal caso, il Fornitore avrà diritto al risarcimento delle perdite subite a causa dell’inadempimento del Cliente, comprese le perdite consequenziali e indirette. Il risarcimento non potrà superare la parte del Prezzo del Contratto attribuibile alla parte del Prodotto per cui il Contratto o l’Ordine viene risolto.
X. MANLEVA
10.1 Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare il Fornitore da qualsiasi azione, pretesa, responsabilità, perdita, danno e spesa connessi a lesioni, malattia o morte di qualsiasi persona derivanti dall’acquisto, dalla proprietà, dal trasporto, dal ricevimento, dalla movimentazione, dall’immagazzinamento, dalla modifica, dall’uso o dalla rivendita del Prodotto da parte del Cliente.
10.2 Il Cliente sarà responsabile di qualsiasi uso del Prodotto Floox non consentito dai termini e dalle condizioni del Contratto o delle CGV e/o da qualsiasi documentazione relativa al Prodotto fornita dal Fornitore, nonché di qualsiasi inadempimento degli obblighi contrattuali, compreso l’obbligo di mantenere un adeguato programma di sicurezza e di installare tempestivamente gli aggiornamenti del Prodotto secondo quanto richiesto.
10.3 Il Cliente si assumerà qualsiasi responsabilità per danni o perdite di beni, compresi quelli del Cliente o di terzi, derivanti dalle attività sopra indicate.
10.4 Il Cliente pagherà tutti i danni e le spese sostenuti dal Fornitore in relazione a qualsiasi pretesa, giudizio, azione o altro procedimento derivante dalle attività sopra indicate.
XI. PAGAMENTO
11.1 Salvo diverso accordo, il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della fattura. Il 30% del Prezzo sarà fatturato alla stipula del Contratto o dell’Ordine e il restante 70% alla consegna del Prodotto.
11.2 Il pagamento dell’importo dovuto del Prezzo si intenderà effettuato quando sarà stato accreditato irrevocabilmente sul conto bancario del Fornitore.
11.3 Qualora il Cliente non effettui il pagamento alla data concordata, il Fornitore avrà diritto a percepire gli interessi dal giorno di scadenza del pagamento, oltre a un indennizzo per i costi di recupero. Il tasso di interesse applicabile sarà quello concordato tra le parti o, in mancanza, 8 punti percentuali al di sopra del tasso della Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento principali (ORP). L’indennizzo per i costi di recupero sarà pari all’1% dell’importo su cui maturano gli interessi di mora.
11.4 In caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore potrà, previa comunicazione Per Iscritto al Cliente, sospendere l’esecuzione del Contratto o dell’Ordine fino al ricevimento del pagamento.
11.5 Se il Cliente non ha pagato l’importo dovuto entro due mesi, il Fornitore avrà diritto a risolvere il Contratto o l’Ordine mediante comunicazione Per Iscritto al Cliente e a richiedere gli interessi e l’indennizzo per i costi di recupero ai sensi della presente clausola, nonché il risarcimento dei costi e delle perdite sostenuti, comprese le perdite indirette e consequenziali.
XII. RISERVA DI PROPRIETÀ
12.1 Il Fornitore si riserva espressamente la proprietà dei prodotti forniti fino al pagamento completo da parte del Cliente di tutti gli importi dovuti in virtù del Contratto o dell’Ordine, compresi il prezzo di acquisto, gli interessi applicabili e qualsiasi altro costo aggiuntivo.
12.2 La riserva di proprietà non pregiudica il trasferimento del rischio previsto dalla Clausola 8.1.
XIII. RESPONSABILITÀ PER DIFETTI
13.1 Il Prodotto dovrà essere conforme al Contratto o all’Ordine. Ai sensi della presente clausola e delle Clausole da 13.2 a 14.5, il Fornitore dovrà porre rimedio a qualsiasi difetto o mancata conformità del Prodotto (di seguito, difetto) derivante da progettazione, materiali o lavorazione difettosi.
13.2 Il Fornitore non sarà responsabile dei difetti derivanti da progettazione, materiali o metodi di produzione forniti, stabiliti o specificati dal Cliente.
13.3 Il Fornitore sarà responsabile solo dei difetti che si manifestino nelle condizioni di funzionamento previste dal Contratto o dall’Ordine e con un uso corretto del Prodotto.
13.4 Il Fornitore non sarà responsabile dei difetti causati da circostanze verificatesi dopo il trasferimento del rischio al Cliente, ad esempio difetti dovuti a installazione, manutenzione o riparazione difettose o non corrette, o a qualsiasi modifica, eseguite dal Cliente o da un terzo per conto del Cliente. Il Fornitore non sarà responsabile della normale usura né del deterioramento.
13.5 La responsabilità del Fornitore sarà limitata ai difetti che si manifestino entro tre anni dalla consegna. Se l’uso del Prodotto supera quello concordato, tale termine sarà ridotto proporzionalmente.
13.6 Quando sia stato eliminato un difetto in una parte del Prodotto, il Fornitore sarà responsabile dei difetti della parte riparata o sostituita alle stesse condizioni applicabili al Prodotto originale per un periodo di un anno.
13.7 Il Fornitore non sarà responsabile dei difetti di qualsiasi parte del Prodotto oltre un anno dalla fine del periodo di responsabilità di cui alla Clausola 13.5 o dalla fine di qualsiasi altro periodo di responsabilità concordato tra le parti.
In particolare, il Fornitore non sarà responsabile dei difetti di parti soggette a usura, protezioni contro le sovratensioni transitorie, protezioni magnetotermiche e differenziali, sezionatore AC, fusibili, contattori AC e DC, moduli di potenza, filtri e ventilatori.
13.8 Il Cliente comunicherà Per Iscritto al Fornitore, senza ingiustificato ritardo, qualsiasi difetto riscontrato. La comunicazione dovrà contenere una descrizione del difetto e non potrà in alcun caso essere effettuata oltre due settimane dalla scadenza del termine di cui alla Clausola 13.5 o dell’eventuale termine prorogato ai sensi della Clausola 13.6.
Se il Cliente non comunica Per Iscritto al Fornitore un difetto entro i termini stabiliti nel primo paragrafo della presente clausola, perderà il diritto all’eliminazione del difetto e qualsiasi altro diritto relativo allo stesso.
Quando il difetto è tale da poter causare danni, il Cliente dovrà comunicarlo immediatamente Per Iscritto al Fornitore.
Il Cliente si assumerà il rischio di danni al Prodotto derivanti dalla mancata comunicazione. Il Cliente adotterà misure ragionevoli per ridurre al minimo i danni e, a tal fine, seguirà le istruzioni del Fornitore.
13.9 Ricevuta la comunicazione ai sensi della Clausola 13.8, il Fornitore, a proprie spese, eliminerà il difetto senza indebito ritardo, secondo quanto previsto dalle Clausole da 13.1 a 14.5. Il momento degli interventi di riparazione sarà scelto in modo da non interferire inutilmente con le attività del Cliente.
Gli interventi di riparazione saranno eseguiti nel luogo in cui si trova il Prodotto, salvo che il Fornitore ritenga più opportuno che il Prodotto gli venga inviato o venga inviato a una destinazione da lui indicata.
Se il difetto può essere eliminato mediante la sostituzione o la riparazione di un componente difettoso e lo smontaggio e la reinstallazione del componente non richiedono competenze particolari, il Fornitore potrà chiedere che il componente difettoso gli venga inviato o venga inviato a una destinazione da lui indicata. In tal caso, il Fornitore avrà adempiuto ai propri obblighi relativi al difetto consegnando al Cliente un componente debitamente riparato o un componente sostitutivo.
13.10 Il Cliente, a proprie spese, garantirà l’accesso al Prodotto e organizzerà qualsiasi intervento su apparecchiature diverse dal Prodotto, nella misura necessaria per eliminare il difetto.
13.11 Salvo diverso accordo, il trasporto necessario del Prodotto o di sue parti da e verso il Fornitore in relazione alla riparazione di difetti di cui il Fornitore è responsabile sarà a spese e rischio del Fornitore. Il Cliente dovrà seguire le istruzioni del Fornitore relative a tale trasporto.
13.12 Salvo diverso accordo, il Cliente sosterrà qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto dal Fornitore per eliminare un difetto dovuto all’ubicazione del Prodotto in un luogo diverso da quello indicato nel Contratto o nell’Ordine per la messa in servizio o, in mancanza di indicazione, dal luogo di consegna.
13.13 I componenti difettosi sostituiti saranno messi a disposizione del Fornitore e diventeranno di sua proprietà.
13.14 Se il Cliente ha effettuato la comunicazione di cui alla Clausola 13.8 e non viene riscontrato alcun difetto di cui il Fornitore sia responsabile, il Fornitore avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti a seguito della comunicazione.
13.15 Se il Fornitore non adempie ai propri obblighi ai sensi delle Clausole 13.9 o 14.4, il Cliente potrà, mediante comunicazione Per Iscritto, fissare un termine finale ragionevole per l’adempimento, non inferiore a un mese.
Se il Fornitore non adempie entro tale termine finale ragionevole, il Cliente potrà eseguire direttamente o affidare a un terzo gli interventi di riparazione necessari a spese e rischio del Fornitore, previa comunicazione Per Iscritto del Cliente al Fornitore e consenso Per Iscritto del Fornitore al Cliente.
Quando il Cliente o un terzo abbiano eseguito con successo gli interventi di riparazione, il rimborso da parte del Fornitore dei costi ragionevoli sostenuti dal Cliente sarà limitato a un importo massimo pari al 10 per cento del prezzo di vendita dell’apparecchiatura e costituirà la liquidazione integrale delle responsabilità del Fornitore per tale difetto.
13.16 Quando il difetto non sia stato eliminato con successo, secondo quanto previsto dalla Clausola 13.15:
a) il Cliente avrà diritto a una riduzione del Prezzo del Contratto o dell’Ordine proporzionale al minor valore del Prodotto, fermo restando che in nessun caso tale riduzione potrà superare il 10 per cento del Prezzo del Contratto o dell’Ordine.
b) Fermo restando quanto sopra, quando il difetto sia così sostanziale da privare in modo significativo il Cliente del beneficio del Contratto o dell’Ordine relativamente al Prodotto o a una sua parte sostanziale, il Cliente potrà recedere dal Contratto o dall’Ordine per tale parte mediante comunicazione Per Iscritto al Fornitore.
13.17 Salvo quanto previsto dalle Clausole da 13.1 a 13.16, il Fornitore non sarà responsabile dei difetti. Di conseguenza, il Fornitore non sarà responsabile di alcuna altra perdita che il difetto possa causare, comprese perdita di produzione, lucro cessante e altre perdite indirette.
XIV. RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
14.1 Salvo diverso accordo, il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Cliente, ai sensi della presente clausola e delle Clausole da 14.2 a 14.5, per la violazione di brevetti, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi nel paese del Cliente. In tal caso, il Fornitore terrà indenne e manleverà il Cliente da pretese di terzi, a condizione che tali pretese siano confermate come valide da una decisione definitiva o da un accordo approvato dal Fornitore. Tuttavia, il Fornitore non sarà responsabile della perdita di produzione, perdita di profitti, perdita d’uso e perdita di Contratti od Ordini del Cliente.
14.2 Il Fornitore non sarà responsabile della violazione di diritti di proprietà intellettuale derivante dal fatto che:
- il Prodotto venga utilizzato in un luogo diverso dal paese del Cliente;
- il Prodotto venga utilizzato in modo diverso da quello concordato o in un modo che il Fornitore non avrebbe potuto prevedere;
- il Prodotto venga utilizzato insieme ad apparecchiature o software non forniti dal Fornitore, oppure
- da un progetto o una costruzione stabiliti o specificati dal Cliente.
14.3 Il Fornitore sarà responsabile solo se il Cliente gli comunica Per Iscritto senza ritardo qualsiasi pretesa di cui alla Clausola 14.1 ricevuta e gli consente di decidere come gestirla.
14.4 Alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale si porrà rimedio, a discrezione del Fornitore, mediante:
- la concessione al Cliente del diritto di utilizzare il Prodotto,
- la modifica del Prodotto affinché cessi la violazione, oppure
- la sostituzione del Prodotto con un altro prodotto utilizzabile senza violare i diritti di proprietà intellettuale applicabili.
14.5 Se il Fornitore non pone rimedio alla violazione ai sensi della Clausola 14.4 senza indebito ritardo, si applicheranno le Clausole 13.15, 13.16 e 13.17.
XV. RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO
15.1 Il Fornitore non sarà responsabile di alcun danno a beni causato dal Prodotto dopo la consegna e mentre è in possesso del Cliente. Il Fornitore non sarà inoltre responsabile di alcun danno ai prodotti fabbricati dal Cliente o ai prodotti di cui fanno parte i prodotti del Cliente.
Se il Fornitore incorre in responsabilità nei confronti di un terzo per tali danni a beni, come descritto nel paragrafo precedente, il Cliente dovrà tenere indenne, difendere e manlevare il Fornitore.
Se un terzo presenta una richiesta di risarcimento danni, come descritto nella presente clausola, nei confronti di una delle parti, quest’ultima ne informerà immediatamente l’altra Per Iscritto.
Il Fornitore e il Cliente saranno reciprocamente tenuti a comparire dinanzi al tribunale ordinario o arbitrale che esamini le richieste di risarcimento danni presentate contro uno di essi sulla base di danni presumibilmente causati dal Prodotto. Tuttavia, la responsabilità tra il Fornitore e il Cliente sarà determinata ai sensi della Clausola 20.2.
XVI. FORZA MAGGIORE
16.1 Ciascuna parte avrà il diritto di sospendere l’adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto o dall’Ordine nella misura in cui tale adempimento sia impedito o reso irragionevolmente oneroso da forza maggiore, ossia da una qualsiasi delle seguenti circostanze: conflitti di lavoro e qualsiasi circostanza al di fuori del controllo delle parti, quali incendi, guerre, mobilitazioni militari estese, insurrezioni, requisizioni, sequestri, embarghi, restrizioni nell’uso dell’energia, restrizioni valutarie e restrizioni alle importazioni o esportazioni, epidemie, calamità naturali, eventi naturali estremi, atti terroristici e difetti o ritardi nelle consegne dei subappaltatori causati da una qualsiasi delle circostanze di cui alla presente clausola.
Una circostanza di cui alla presente clausola, sia che si verifichi prima o dopo la stipula del Contratto o dell’Ordine, darà diritto alla sospensione solo se il suo effetto sull’esecuzione del Contratto o dell’Ordine non poteva essere previsto al momento della stipula.
16.2 La parte che invoca la forza maggiore dovrà comunicare Per Iscritto all’altra parte, senza ritardo, l’insorgere e la cessazione di tale circostanza. Se una parte non effettua tale comunicazione, l’altra avrà diritto al rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti che avrebbe potuto evitare se l’avesse ricevuta.
Se la forza maggiore impedisce al Cliente di adempiere ai propri obblighi, questi dovrà rimborsare al Fornitore i costi sostenuti per immagazzinare, assicurare e proteggere il Prodotto ed evitare interferenze irragionevoli con le sue altre attività.
16.3 Indipendentemente da quanto possa derivare dalle presenti CGV, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal Contratto o dall’Ordine mediante comunicazione Per Iscritto all’altra parte se l’esecuzione del Contratto o dell’Ordine resta sospesa ai sensi della Clausola 16.1 per oltre sei mesi.
XVII. SOSPENSIONE
17.1 Ciascuna parte avrà il diritto di sospendere l’adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto o dall’Ordine quando dalle circostanze risulti chiaramente che l’altra parte non adempirà ai propri obblighi. La parte che sospende l’esecuzione del Contratto o dell’Ordine dovrà darne immediata comunicazione all’altra Per Iscritto.
XVIII. RISOLUZIONE
18.1 Se il Cliente decide di risolvere il Contratto per ragioni non imputabili al Fornitore, dovrà concordare un piano per la cessazione ordinata del contratto, specificando procedura e tempi per evitare interruzioni o danni. Dovrà inoltre risarcire il Fornitore di qualsiasi danno causato dalla risoluzione.
XIX. PERDITE CONSEQUENZIALI
19.1 Salvo diversa indicazione nelle presenti CGV o in caso di Colpa Grave, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per perdita di produzione, perdita di profitti, perdita d’uso, perdita di Contratti od Ordini o per qualsiasi altra conseguenza o perdita indiretta, prevedibile o meno.
XX. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE
20.1 Le presenti CGV sono regolate dalla legislazione spagnola.
20.2 Le parti cercheranno di risolvere in via amichevole qualsiasi controversia relativa al Contratto o all’Ordine. Qualora ciò non fosse possibile, le parti, con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro competente, si sottoporranno ai Giudici e ai Tribunali della città di Barcellona per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalle presenti CGV.
20.3 Il Contratto o l’Ordine sarà regolato dal diritto sostanziale del paese del Fornitore.










